La ripartizione delle spese in condominio
Il negozio del piano terra paga le spese di manutenzione di portone e scala
Nella distribuzione delle spese di manutenzione di scale e portone condominiali, vengono considerati anche i millesimi relativi al locale al piano terra adibito o a negozio o ad ufficio.
Per cui, anche il negozio paga le spese di rifacimento del portone condominiale e quelle per il vano scale e l’ascensore.
Ciò lo stabilisce il Tribunale di Genova: in quanto trattasi di beni comuni, e le relative spese di conservazione sono distribuite tra tutti i condomini in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.
La distinzione tra le spese di manutenzione e quelle d’uso dei beni comuni
Il Tribunale fa comunque una distinzione tra le varie tipologie di spese inerenti i beni comuni:
- le spese di manutenzione – esse sono dovute da tutti i condomini, e quindi anche dal negoziante al piano terra, sulla base dell’appartenenza della cosa comune a tutti i proprietari, indipendentemente dall’utilizzo concreto di essa. La divisione degli oneri sarà effettuata in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno;
- le spese d’uso – dipendono dal godimento soggettivo ed effettivo dei beni comuni, per cui sono distribuite in proporzione alla concreta misura dell’uso, e ciò indipendentemente dai millesimi di proprietà.
La precisazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato inoltre che, in merito alle spese d’uso, non si può chiedere alcun pagamento ai condomini che non possono usufruire concretamente dei relativi servizi (nella fattispecie, la Cassazione trattava il caso di spese di giardinaggio per aree recintate cui i proprietari dei negozi al piano terra non potevano accedere).
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