Bivaccare nelle parti comuni del condominio – Seconda Parte

Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Il reato previsto dall’articolo 659 codice penale, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per configurarsi, è necessario, che il disturbo colpisca una pluralità indeterminata di persone, per cui in caso di rumori prodotti nel condominio o nelle parti comuni, il disturbo deve essere arrecato ad una parte notevole degli occupanti dell’edificio condominiale, altrimenti si configura solo un illecito civile, come previsto dalla Cassazione con sentenza n. 7753 del 1994.

Il ruolo dell’amministratore in caso di reato

In queste situazioni l’amministratore, una volta accertato che la condotta dei bivaccanti rientra in questa fattispecie di reato, su autorizzazione dell’assemblea (con apposita procura speciale ai sensi degli articolo 122 e 336 codice di procedura penale), può presentare una denuncia – querela alle autorità.

La procura speciale per l’amministratore

L’amministratore svolge, nella sua qualità di mandatario dei condomini, funzioni  esclusivamente esecutive, amministrative, di gestione e di tutela dei beni e servizi a lui attribuite dalla legge, dal regolamento di condominio o dall’assemblea, a norma degli articoli 1130 e 1131, comma 1 codice civile.

E solo nell’ambito di queste ha la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio: “La querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, poiché costituisce un presupposto della validità del promovimento dell’azione penale il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato, deve escludersi che – in assenza dello speciale mandato previsto dagli artt.122 e 336 c.p.p. – tale diritto possa essere esercitato da un soggetto diverso dal suo titolare”.

La denuncia del singolo condominio

La Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 6197 del 2011 ammette la proposizione della denuncia – querela da parte dell’amministratore autorizzato dalla compagine condominiale, di contro però, nega che il singolo condomino, autonomamente sia legittimato a presentare, querela per un reato commesso in danno di parti comuni dell’edificio.

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