Condominio: chi deve pagare le spese? – Prima Parte

Tra il proprietario, il conduttore, l’usufruttuario e il nudo proprietario, chi paga?

Si possono instaurare una pluralità di rapporti tra i condomini, che rendono complessa la gestione condominiale, in particolare per la determinazione dei soggetti tenuti a pagare le spese.

Importante in una situazione così è il registro di anagrafe condominiale, che indica le generalità dei proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, che permette all’amministratore, di richiedere tali informazioni ai condomini che non hanno provveduto a fornirle, addebitandone il costo agli stessi, come  prevede l’articolo 1130, n. 6 del codice civile.

Le spese vengono pagate dal proprietario, e dal locatore

Sul proprietario grava l’onere di pagare le spese condominiali e non sul condomino apparente, che può essere un familiare; che con il suo comportamento crea negli altri condomini, il convincimento che sia lui il vero proprietario, perché la tutela dell’apparenza del diritto non si applica in condominio (Cassazione, sentenze n. 5035 del 2002 e n. 8824 del 15).

In caso di immobile concesso in locazione, il pagamento delle spese spetta al locatore, il quale, dopo l’approvazione del rendiconto, potrà richiedere, al conduttore, il rimborso degli oneri accessori da lui anticipati.

Lo stesso vale per il comodante di un bene concesso in comodato d’uso gratuito, cioè senza pagamento del canone per il godimento del bene, per le spese sostenute dal comodatario che usa l’immobile, per l’uso della cosa.

Solidale, è invece la responsabilità nei confronti del condominio, dei comproprietari dell’unità immobiliare così come, a seguito dell’entra in vigore della legge n. 220/2012, è la responsabilità dell’usufruttuario con il nudo proprietario per il pagamento dei contributi dovuti.

La distinzione contenuta nell’articolo 67, comma 7 delle disp. att. c.c.

La distinzione contenuta in questo articolo, riguarda le spese di ordinaria amministrazione e  quelle di semplice godimento delle cose e dei servizi comuni,  che competono all’usufruttuario , e tutte le spese per innovazioni, ricostruzioni, opere di manutenzione e riparazione straordinaria delle parti comuni, che invece gravano sul nudo proprietario, rilevavo dunque ai fini dell’esercizio del diritto di voto, e l’amministratore dovrà tenere conto ai fini della loro convocazione.

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