Bivaccare nelle parti comuni del condominio – Prima Parte

Cosa prevede la legge in questi casi

Sentiamo spesso notizie relative a situazioni di disagio vissute nei condomini, dove le scale comuni diventano luogo di bivacco, il giardino o il parcheggio condominiale si trasformano in dormitori all’aria aperta, e i rifiuti abbandonati nell’atrio.

Questi comportamenti  hanno delle ripercussioni anche a livello penale, per cui il condominio può agire per tutelarsi sia in sede civile che in quella penale.

Fattispecie di reato che si possono delineare

La giurisprudenza che spesso deve affrontare situazioni del genere, fa rientrare queste condotte in varie fattispecie di reato, come quella di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone prevista dall’articolo 659 codice penale, e nella molestia o disturbo delle persone, di cui all’articolo 660 codice penale.

In merito a quest’ultima tipologia di reato, la Corte di Cassazione si pronunciò nei confronti di un soggetto, che aveva accatastato materiale ferroso e legnoso, all’interno del cortile, a ridosso della finestra di uno dei condomini, il quale, inoltre attirava topi.

Il cortile oggetto della controversia, non era condominiale, ma apparteneva al reo, per cui non era applicabile il contenuto dell’articolo 660 codice penale, che rileva solo se la molestia è arrecata in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La tesi della giurisprudenza per androne e scale comuni

Secondo giurisprudenza uniforme, l’androne del palazzo e la scala comune, sono considerati luoghi aperti al pubblico, pertanto bivacchi o raccolte di rifiuti nelle suddette zone possono integrare la contravvenzione di cui all’articolo 660 codice penale.

Di conseguenza, il reato di molestie si verifica se le azioni, vengano poste in essere in luoghi aperti al pubblico, cioè quelli in “cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti”.

Di conseguenza, sono considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni, come prevede la Cassazione con sentenza n. 9888 del 1975; e con sentenza n. 28853 del 2009.

Perciò, l’accumulo di sporcizia, dovuta a bivacchi o altro, in zone comuni del condominio, integra la fattispecie di reato di cui all’articolo 660 codice penale.

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