Condizionatori in condominio – Prima Parte

Sono necessari e le distanze non contano

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 269 del 15 febbraio 2017, ha affrontato il tema della presenza dei condizionatori nelle abitazioni in condominio, concludendo che non possa essere applicato il regime delle distanze minime.

Infatti, secondo la stessa Corte, la presenza di condizionatori nelle singole unità immobiliari, è ormai necessaria, talvolta addirittura indispensabile.

Essa infatti, ha rigettato il ricorso del proprietario di un seminterrato, infastidito dall’apposizione di condizionatori della villetta antistante, frontalmente alle finestre del proprio immobile su apposite basi di cemento all’uopo create.

Il ricorso in appello

A seguito, della decisione del giudice di primo grado, che disponeva la schermatura delle unità esterne dei condizionatori attraverso piante e fiori ornamentali, l’uomo ricorse in appello sostenendo la lesione “del diritto di veduta, del decoro architettonico e delle distanze legali“.

Secondo lui, i condizionatori, collocati su basi di cemento appositamente create, sarebbero visibili da tutte e tre le aperture del proprio immobile, nonostante il regolamento di condominio, vietasse ai proprietari delle villette di poter apportarvi modifiche e innovazioni, nonché l’obbligo di riservare gli spazi liberi a giardino.

Secondo l’appellante, la soluzione adottata da Tribunale, aggrava la situazione apportando strutture che diminuiscono in maniera evidente luce e aria, per tale ragione sarebbe opportuno adottare una soluzione diversa e posizionare i condizionatori in alto, nei balconi del piano rialzato o sotto la passerella di accesso dell’edificio.

La Corte d’Appello di Palermo

La Corte d’Appello, rigettava il motivo, sostenendo che il regolamento condominiale, vieta la realizzazione di opere dotate di stabilità, come ad esempio gabbie, tettoie e divisori, e non vieta i condizionatori che nelle unità abitative risultano necessari o addirittura indispensabili al giorno d’oggi.

Il giudice di secondo grado, sulla base della produzione fotografica, osservava che dette  apparecchiature sono rimovibili, hanno dimensioni ridotte rispetto al resto dell’area, e spostate rispetto alla veduta, la cui distanza mediamente è stata indicata dal consulente in un metro e settanta.

Caratteristiche che non ledono il diritto di veduta paventato dall’appellante.

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