Bruciare plastica in condominio: è un reato

Integra la fattispecie di reato di cui all’articolo 674 codice penale

Chi brucia plastica in condominio, creando disagio e fastidio ai vicini con il cattivo odore, può incappare in una condanna penale per il reato di getto di cose pericolose – articolo 674 codice penale.

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 24817 del 2016  stabiliva ciò, annullando la decisione del Gip del Tribunale che assolveva l’imputato, in quanto il fatto non sussiste, dal reato di cui all’articolo 674 codice penale, per aver acceso il fuoco con materiale plastico e in alluminio, producendo forti emissioni di fumi maleodoranti e irritanti e molestando tutto il vicinato.

La vicenda processuale

Secondo la tesi del Gip, si trattava di un episodio puramente occasionale e sporadico, per cui non annoverabile nel reato in questione, in quanto ha carattere permanente, per cui l’imputato andava assolto.

La Suprema Corte di Cassazione, invece, concorde con quanto sostenuto nel ricorso dal Procuratore della Repubblica, riteneva che la conclusione del Gip non fosse condivisibile, ed era in contrasto con quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza consolidata in merito al reato di getto di cose pericolose.

Conclusione della Corte di Cassazione

La Cassazione stabiliva che, il reato di  getto di cose pericolose , previsto dall’articolo 674 codice penale, ha carattere istantaneo e solo “eventualmente permanente“.

Secondo detta sentenza della Cassazione, la permanenza va individuata, “quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo, mentre con riguardo all’emissione molesta di gas vapori o fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse“.

Di conseguenza, per la sua integrazione è sufficiente anche un singolo atto idoneo a provocare odori molesti. Da qui, l’annullamento della sentenza di assoluzione e il rinvio al Tribunale il prosieguo.

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