Per i condizionatori non si applica la disciplina delle distanze minime
I componenti de condizionatore, che non erano posizionati stabilmente sul muretto di appoggio, non sono soggetti alla disciplina relativa alle distanze legali, prevista dall’articolo 907 codice civile, le quali non sono state lese dal momento che, la collocazione solo laterale delle apparecchiature (rispetto alla veduta diretta esercitata) rende l’accertata distanza di oltre un metro e mezzo del tutto legittima.
Inoltre il regime previsto dal regolamento condominiale, può prevedere limitazione all’applicazione delle norme del codice civile, in materia di distanze, così da poter conciliare gli interessi delle varie parti.
Di conseguenza, la soluzione disposta dal giudice di primo grado, è più idonea rispetto a quella suggerita dall’appellante.
Le presunte molesti e turbative
In merito alle molestie e alle turbative cagionate dall’arbitraria installazione delle tubature sulla facciata dell’edificio, la giurisprudenza ormai consolidata, afferma che le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, sempre che siano compatibili con la disciplina prevista per le cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime.
La normativa da applicare
La prevalenza della norma speciale sul condominio, comporta la non applicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.
Nel caso specifico, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 889 comma 2 codice civile, che prevede il passaggio delle tubazioni ad un metro dal confine, può essere limitata dalla necessità di dotare il proprio immobile di un impianto di condizionamento necessario, per vivere negli appartamenti, e non era possibile una diversa collocazione.
Conclusione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Palermo, concludeva stabilendo che il passaggio dei tubi, che risultavano essere ben fissati alle mura e di scarsamente visibili, non possa alterare l’estetica dell’edificio, considerato il ridotto diametro e il breve tratto interessato rispetto all’estensione dell’intero prospetto dell’edifici.
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