Il contratto di locazione non registrato è nullo e le somme versate devono essere restituite. Il proprietario del bene non può far semplicemente coincidere l’indennità di occupazione dell’immobile con il canone pattuito.
Corte di Cassazione, sezione III civile – sentenza n. 25503/2016: leggi la sentenza.
Nel 2010 una signora si rivolge al Tribunale di Ravenna evidenziando che la propria madre aveva stipulato un contratto di locazione commerciale ma non aveva mai ricevuto il canone dovuto. Al Tribunale viene quindi richiesta la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’immobile.
L’occupante si oppone a tali richieste affermando di non aver mai firmato alcun documento ma di aver solo concordato che il contratto sarebbe stato sottoscritto in futuro ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello, di
Bologna, affermano che il contratto, pur da ritenersi concluso tra le parti, è senza efficacia in quanto non registrato. I giudici affermano inoltre che chi occupava l’immobile aveva comunque l’obbligo di pagare l’affitto concordato.
La questione viene infine sottoposta alla Corte di Cassazione che così decide:
- la mancata registrazione del contratto ne determina la nullità e sulla questione vi è anche una nota sentenza della Corte costituzionale del 2007;
- un contratto nullo non produce alcun effetto e quindi alcun pagamento è dovuto e se un pagamento interviene esso va restituito, trattandosi di indebito oggettivo.
Infine la Suprema Corte, rileva che la somma dovuta per il danno da illegittima occupazione non può coincidere con l’importo del canone pattuito. Il danno deve infatti essere provato in concreto, e non può reputarsi esistente per il solo fatto della mancata disponibilità dell’immobile.