Il contratto di locazione non registrato è nullo e le somme versate deve essere restituite, spetta al proprietario del bene dimostrare in concreto l’entità del danno subito per la occupazione dell’immobile.
Corte di Cassazione, sezione III civile – sentenza n. 25503/2016: leggi la sentenza.
Nel 2010 una persona si rivolge al Tribunale di Ravenna evidenziando che la propria madre aveva stipulato un contratto di locazione commerciale ma non aveva mai ricevuto il canone dovuto. Al Tribunale viene quindi richiesta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’immobile.
L’occupante si oppone affermando di non aver mai firmato alcun documento ma di aver solo concordato che il contratto sarebbe stato sottoscritto in futuro.
Il Tribunale e poi anche la Corte d’Appello di Bologna affermano che il contratto, pur da ritenersi concluso tra le parti è senza efficacia in quanto non registrato. I giudici affermano che comunque chi occupava l’immobile aveva l’obbligo di pagare l’affitto concordato.
La questione viene infine sottoposta alla Corte di Cassazione che così decide:
– la Corte d’Appello ha sbagliato nel non rilevare la nullità del contratto non registrato e sul punto vi era anche una nota sentenza della Corte costituzionale che nel 2007 aveva stabilito, che la mancata registrazione del contratto ne determinava la nullità;
– un contratto nullo non produce alcun effetto e quindi alcun pagamento è dovuto e se un pagamento interviene esso va restituito, trattandosi di indebito oggettivo.
Infine la Suprema Corte, rileva che la somma dovuta per il danno da illegittima occupazione non può coincidere con l’importo del canone pattuito. Il danno deve infatti essere provato in concreto, e non può reputarsi esistente per il solo fatto della mancata disponibilità dell’immobile.