La società proprietaria di un immobile in un contesto residenziale di poche unità abitative in una verde e tranquilla cittadina alle porte di Milano affitta l’immobile ad una persona.
Subito dopo l’inquilino segnala più volte all’amministratore l’esistenza di rumore intollerabile che disturba la sua quiete sia di giorno che di notte. Nonostante ciò i rumori continuano e quindi l’inquilino informa il proprietario di voler lasciare l’appartamento.
Come risolvere la questione?
La società proprietaria per risolvere la questione fa eseguire delle opere di insonorizzazione che però non risolvono il problema. L’inquilino quindi recede anticipatamente dal contratto di locazione a causa della eccessiva rumorosità dei vicini divenuta ormai intollerabile.
La società si rivolge al Tribunale di Milano citando in giudizio i vicini rumorosi per far cessare i rumori molesti nonché per il risarcimento del danno di € 18.857,00 a causa del deprezzamento dell’immobile, dei canoni di locazione non percepiti dall’inquilino e per le spese dei lavori di insonorizzazione dell’immobile.
I proprietari si costituiscono in giudizio non contestando i fatti ma limitandosi a sostenere che non vi era prova della intollerabilità dei rumori non essendo stati svolti accertamenti tecnici sul superamento delle soglie di legge.
Il Tribunale di Milano accoglie le ragioni della società proprietaria affermando che:
- Il regolamento condominiale è più restrittivo del divieto contenuto nel codice civile poiché fa assoluto divieto ai condomini di disturbare i vicini con rumori di qualsivoglia natura, estendendo il divieto anche ad un “semplice disturbo”,
- Il regolamento non richiede la dimostrazione che i rumori superino la cosiddetta soglia di tollerabilità e quando, come nel caso specifico, si invoca il rispetto di una clausola del regolamento contrattuale il Giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno del rumore alla luce non del codice civile ma del regolamento stesso.
- Le circostanze e i danni contestati sono stati confermati, in particolare, quelli sulla mancata percezione del reddito derivante dalla locazione dell’immobile e al rimborso delle spese sostenute per la insonorizzazione dell’immobile. Tali danni devono quindi essere risarciti.
- Non viene invece accolta dal Tribunale la richiesta di risarcimento del danno per il preteso deprezzamento dell’immobile.
- Il Tribunale di Milano dopo aver accertato la violazione del regolamento contrattuale, ordina ai vicini di cessare la produzione dei rumori intollerabili e accoglie la domanda di risarcimento nei limiti sopra indicati.