di Giuseppe Marando
Una recente decisione di merito (Trib. Lecce 27/4/2016) ha ritenuto ammissibile l’impugnazione di una delibera da parte di un condòmino che, a seguito delle critiche espresse sulla medesima, si era allontanato dall’assemblea prima del voto.
La decisione del Tribunale
Asserisce il tribunale che il partecipante «dopo aver dichiarato di essere contrario all’approvazione del bilancio consuntivo 2011, lascia l’assemblea; né risulta che del suo voto si sia tenuto conto ai fini della delibera. Non vi è dubbio pertanto che egli debba ritenersi “assente” ai fini dell’impugnativa».
Com’è noto, sono legittimati a chiedere l’annullamento delle delibere contrarie alla legge od al regolamento i condòmini “assenti, dissenzienti o astenuti” (art. 1137 cod. civ.). L’enunciato del tribunale può ritenersi esatto, ma necessita di un chiarimento di fondo.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di merito (Cass. 23/2/1999 n. 1510; Cass. 13/2/1999 n. 1208) conferma sostanzialmente il principio in questione avendo deciso, in una fattispecie un po’ differente ma analoga per quanto qui interessa, che non può tenersi conto del voto del condòmino inizialmente intervenuto e poi allontanatosi dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza.
In definitiva, il suddetto condòmino era assente al momento della votazione, dove viene in gioco il quorum deliberativo la cui esistenza va verificata per ogni delibera con la consueta doppia maggioranza: quella delle “teste” e quella dei millesimi.
Riforma di Condominio: il quorum costitutivo a cosa serve?
Diversa funzione ha il c.d. quorum costitutivo (anch’esso doppio), introdotto dalla riforma del 2012, che serve a stabilire la validità dell’assemblea e va accertato una sola volta all’inizio della seduta perché non esiste nel condominio la c.d. “verifica del numero legale” di parlamentare memoria, senza per questo che venga meno la garanzia della necessaria maggioranza, che resta affidata al controllo delle varie votazioni.
Il condòmino che si assenta non influisce sulla valida costituzione dell’assemblea, ma incide invece sulle maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere ed è qualificato per l’eventuale impugnazione delle stesse.
Non di rado accade che qualche partecipante lasci la riunione per pochi minuti (ad es. per telefonare) e poi rientri, esprimendo il proprio voto. Ma se l’assenza è definitiva, o comunque tale da “saltare” la votazione su un determinato argomento, i possibili effetti pregiudizievoli si possono evitare solo ufficializzando la circostanza con la trascrizione a verbale dell’ora di abbandono della seduta (e di quella dell’eventuale ritorno).
In tal caso, le decisioni prese nello spazio temporale in cui il soggetto non è presente (nemmeno per delega, che potrebbe benissimo venir rilasciata ad uno dei partecipanti all’atto dell’uscita) sono da lui impugnabili nei termini ed alle condizioni dell’art. 1137 c.c.
Al contrario, la mancata annotazione delle persone allontanatesi porterebbe all’inclusione della loro quota millesimale nel voto favorevole ogni volta che vi sia approvazione o all’unanimità od a maggioranza con la sola indicazione dei contrari e degli astenuti; questo perché non occorre scrivere i nomi dei condòmini favorevoli, essendo sufficiente l’elenco di tutti quelli presenti (s’intende all’inizio della riunione) con i relativi millesimi e l’indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari con il valore complessivo delle loro quote millesimali, in quanto tali dati consentono di stabilire per differenza i voti favorevoli (Cass. 19/11/2009 n. 24456). Fa eccezione, naturalmente, l’ipotesi di voto per “appello nominale”, da cui emerge in modo incontrovertibile l’assenza per quella specifica delibera.
Cosa deve contenere il verbale?
Il “verbale” deve rispecchiare lo svolgimento della seduta, attestando quanto avviene nel corso della medesima con una sintesi organica ed essenziale, come già ritenuto dai passati indirizzi giurisprudenziali (da ultimo Cass. 31/3/2015 n. 6552), ancora una volta convalidati dalla riforma del 2012 che nell’art. 1936 cod. civ. non parla più di “verbale delle deliberazioni” ma di verbale delle “riunioni dell’assemblea”; mentre l’art. 1130 n. 7) aggiunge che vanno altresì annotate “le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta”.
Dalla sentenza del tribunale, e così pure da quelle della Cassazione, si ricava che il condomino si è allontanato dopo la sua dichiarazione (in un caso contraria alla delibera, negli altri adesiva al voto della maggioranza) e dai giudici è stato ritenuto assente”. Il presidente aveva, quindi, il dovere di verbalizzare tale uscita, palese e connessa alla dichiarazione sulla delibera, quale momento rilevante dello svolgimento dell’assemblea con ricadute su quorum e impugnazione della delibera.
Se in casi del genere il presidente non provvede, il condòmino interessato deve ricorrere alla prova per testimoni, ammissibile perché volta non a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale (Cass. 8/3/1997, n. 2101), bensì a colmare eventuali incompletezze del contenuto del medesimo (Cass. 31/3/2015 n. 6552).
Al’opposto, un allontanamento furtivo o non rilevato in via ufficiale farebbe risultare sempre presente il soggetto con le note conseguenze, tranne il caso prima ricordato di votazione per appello nominale, che darebbe luogo ad una “assenza parziale”.