{"id":422,"date":"2017-04-24T17:36:55","date_gmt":"2017-04-24T15:36:55","guid":{"rendered":"http:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/liti-condominiali-transigeree-come\/"},"modified":"2017-06-26T16:18:56","modified_gmt":"2017-06-26T14:18:56","slug":"liti-condominiali-transigeree-come","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/liti-condominiali-transigeree-come\/","title":{"rendered":"Liti condominiali: transigere?\u2026e come?"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"attachment-td_533x261 size-td_533x261 wp-post-image\" style=\"float: left; margin: 0 15px 15px 0;\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/liti-condominio-533x261.png?resize=533%2C261\" sizes=\"(max-width: 533px) 100vw, 533px\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/liti-condominio-533x261.png?resize=533%2C261 533w, http:\/\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/liti-condominio-324x160.png 324w\" alt=\"liti condominiali\" width=\"533\" height=\"261\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/p>\n<p>Il presente contributo mira ad evidenziare <strong>alcuni aspetti del contratto di transazione<\/strong> in particolare prendendo in esame il caso in cui solo alcune delle parti del processo scelgano di transigere la lite ed in seguito alla transazione sia pronunciata una sentenza sulla materia del contendere solo tra le parti che hanno proseguito il giudizio.<\/p>\n<h2>Un caso apparentemente al limite<\/h2>\n<p>Un caso apparentemente al limite rispetto alla disciplina legislativa ma non per questo da sottovalutare nella prassi: si immagini l\u2019ipotesi in cui un condomino e l\u2019amministratore scelgano di transigere sul pagamento di determinati oneri condominiali e il verbale con cui questi erano stati approvati sia poi annullato in forza di un giudizio instauratosi con cond\u00f2mini diversi. <strong>Cosa potrebbe accadere in un caso simile?<\/strong><\/p>\n<h2>In cosa consiste la transazione?<\/h2>\n<p>Posto che la transazione ai sensi dell\u2019art. 1965 c.c. consiste nello scambio di reciproche concessioni tra le parti al fine di prevenire o porre fine ad una lite, al quesito posto verrebbe da rispondere che dal momento che la parte ha voluto rinunciare al processo, non essendo neanche parte processuale sarebbe tenuta ad eseguire la transazione nonostante <strong>l\u2019annullamento della delibera dell\u2019assemblea di condominio<\/strong>.<\/p>\n<p>Tuttavia \u00e8 vero che la transazione ha la <strong>funzione di comporre la lite<\/strong> e che quindi le parti tra l\u2019altro devono conseguentemente rinunciare agli atti del processo (qualora esso si fosse gi\u00e0 instaurato) ma \u00e8 anche vero che nel caso preso ad esempio viene annullata la delibera sulla quale le parti hanno transatto ovvero viene meno il presupposto che ha reso necessaria la transazione.<\/p>\n<h2>Delibera annullata: cosa succede?<\/h2>\n<p>Normalmente nel caso in cui venga annullata la delibera all\u2019interno di una lite instauratasi solo tra alcune delle parti interessate vige quella che la Cassazione definisce efficacia riflessa del giudicato: la parte che non ha partecipato al processo si potrebbe avvalere in deroga all\u2019art. 2909 c.c. degli effetti della sentenza di annullamento. A ben vedere ci\u00f2 si spiega anche perch\u00e9 <strong>la delibera \u00e8 un atto collettivo e come tale espressivo di una volont\u00e0 unica<\/strong> ancorch\u00e9 generata dall\u2019insieme di singole volont\u00e0 individuali: di conseguenza se l\u2019annullamento viene pronunciato a favore di alcuni partecipanti alla decisione, lo stesso non pu\u00f2 che produrre effetti anche verso coloro i quali hanno partecipato alla decisione ma non al giudizio.<\/p>\n<p><strong>La sentenza di annullamento quindi pu\u00f2 dirsi produttiva di effetti anche per coloro i quali avessero transatto?<\/strong> In sostanza vale anche a favore di questi ultimi il principio dell\u2019efficacia riflessa del giudicato?<\/p>\n<p>Occorre considerare che una sentenza costitutiva qual \u00e8 quella di annullamento potrebbe prevalere sulla transazione <strong>modificando i rapporti giuridici generati dall\u2019autonomia privata<\/strong>; allo stesso tempo la decisione del giudice farebbe venir meno il presupposto per il quale le parti hanno transatto ovvero la <em>res litigiosa<\/em> facendo svanire la causa stessa della transazione. L\u2019efficacia riflessa del giudicato potrebbe quindi ripercuotersi su tutti i soggetti non coinvolti nel processo anche se uno di loro avesse transatto.<\/p>\n<p><strong>Naturalmente dipende da quale sia il contenuto della transazione<\/strong>: in forza di tali considerazioni potrebbe essere utile condizionare il contratto ad un evento esterno indipendente dalla volont\u00e0 delle parti contrattuali: nell\u2019esempio fatto si potrebbe dedurre in condizione l\u2019esito di una revisione dei bilanci da parte di soggetti terzi. Pi\u00f9 difficile sarebbe subordinare gli effetti della transazione all\u2019esito del giudizio perch\u00e9 cos\u00ec facendo si altererebbe la stessa causa transattiva.<\/p>\n<h3>La forma<\/h3>\n<p>Diverso problema concerne la forma: <strong>questa \u00e8 libera per cui in linea teorica la transazione potrebbe essere validamente stipulata oralmente<\/strong>. Tuttavia a fini probatori \u00e8 richiesta dalla legge la forma scritta nonch\u00e9 la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata qualora abbia ad oggetto controversie relativa a diritti reali su beni immobili ai sensi dell\u2019art. 1350 c.c..<\/p>\n<p>Occorre inoltre evidenziare che dal momento che ai sensi dell\u2019art. 474 c.p.c. <strong>ai fini dell\u2019esecutivit\u00e0 del titolo \u00e8 richiesto l\u2019atto pubblico o la scrittura privata autenticata<\/strong> \u00e8 sempre consigliabile stipulare l\u2019atto secondo tali forme quand\u2019anche non avesse ad oggetto i diritti dell\u2019art. 1350 c.c.. In effetti in tal modo la transazione risponderebbe a pieno alla sua funzione: l\u2019eventuale inadempimento di una delle parti sarebbe immediatamente azionabile dalla controparte davanti al giudice dell\u2019esecuzione evitando l\u2019allungarsi dei tempi processuali ed evitando cos\u00ec un inutile contezioso davanti al giudice di cognizione.<\/p>\n<h3>Gli aspetti teorici<\/h3>\n<p>Per quanto riguarda gli aspetti pi\u00f9 propriamente teorici <strong>un accenno agli aspetti causali<\/strong>: la transazione \u00e8 un contratto tipizzato dal legislatore definito come quel contratto che le parti pongono in essere per porre fine ad una lite gi\u00e0 cominciata o prevenire una lite che pu\u00f2 sorgere tra loro mediante lo scambio di reciproche concessioni.<\/p>\n<p>Come la dottrina pi\u00f9 attenta sottolinea la funzione \u00e8 proprio quella di porre fine alla lite: il problema allora \u00e8 <strong>capire che natura hanno le reciproche concessioni che le parti si fanno<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Tali concessioni possono consistere<\/strong> nell\u2019assunzione di obbligazioni, scambio di cosa contro cosa (permuta), scambio di cosa contro prezzo (compravendita); inevitabilmente i connotati causali di tali concessioni si possono confondere con la vera causa del contratto di transazione.<\/p>\n<p>A ben guardare <strong>quindi la transazione consiste in<\/strong> una serie di negozi che si reggono sempre sulla causa della transazione stessa ma finisce col confondersi coi connotati causali dei relativi negozi: forse si potrebbe trattare di negozi c.d. a causa esterna ovvero attuativi della causa transattiva. Autorevoli studiosi infatti sottolineano come la transazione consista in un contratto a causa mista.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presente contributo mira ad evidenziare alcuni aspetti del contratto di transazione in particolare prendendo in esame il caso in cui solo alcune delle parti del processo scelgano di transigere la lite ed in seguito alla transazione sia pronunciata una sentenza sulla materia del contendere solo tra le parti che hanno proseguito il giudizio. 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