{"id":416,"date":"2017-04-24T17:36:47","date_gmt":"2017-04-24T15:36:47","guid":{"rendered":"http:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/condominio-come-funziona-la-divisione-di-appartamento\/"},"modified":"2017-06-26T16:20:24","modified_gmt":"2017-06-26T14:20:24","slug":"condominio-come-funziona-la-divisione-di-appartamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/condominio-come-funziona-la-divisione-di-appartamento\/","title":{"rendered":"Condominio: come funziona la divisione di appartamento"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"attachment-td_533x261 size-td_533x261 wp-post-image\" style=\"float: left; margin: 0 15px 15px 0;\" src=\"https:\/\/i1.wp.com\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/divisione-condominio-500x261.jpg?resize=500%2C261\" alt=\"divisione condominio\" width=\"500\" height=\"261\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/p>\n<p>Gli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. si occupano della <strong>divisione del condominio<\/strong>.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019 art. 61 disp. att. c.c. recita:<\/p>\n<p>\u201cQualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio pu\u00f2 essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.\u00a0Lo <strong>scioglimento \u00e8 deliberato dall\u2019assemblea<\/strong> con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell\u2019art. 1136 del codice, o \u00e9 disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell\u2019edificio della quale si chiede la separazione\u201d.<\/p>\n<p>Mentre, l\u2019art. 62 disp. att. c.c. stabilisce che:<\/p>\n<p>\u201cLa disposizione del primo comma dell\u2019articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall\u2019art. 1117 del codice.\u00a0Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle <strong>dipendenze tra i condomini<\/strong>, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall\u2019assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell\u2019art. 1136 del codice stesso\u201d.<\/p>\n<p>Di recente, <strong>la materia \u00e8 stata oggetto di riforma<\/strong> con la legge n. 220\/2012 che prevede quanto segue:<br \/>\n\u2022 Modificazioni e tutela delle destinazioni d\u2019uso delle parti comuni;<br \/>\n\u2022 un\u2019indicazione pi\u00f9 completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell\u2019edificio;<br \/>\n\u2022 la normativa del condominio si applica anche al cd. Super condominio;<br \/>\n\u2022 la specifica previsione delle condizioni (da tempo individuate dalla giurisprudenza) che giustifichino il distacco del singolo condomino dall\u2019impianto centralizzato di riscaldamento;<br \/>\n\u2022 la possibilit\u00e0 di introdurre particolari innovazioni con una maggioranza meno elevata di quella prevista attualmente dal codice:<br \/>\n\u2022 la nuova ripartizione delle spese per scale ed ascensori;<br \/>\n\u2022 la disciplina relativa all\u2019amministratore del condominio, forse la parte di maggior rilievo della riforma; in particolare, sono dettate in misura pi\u00f9 stringente le sue attribuzioni ed i suoi doveri amministrativi e contabili in funzione di una maggior conoscibilit\u00e0 e trasparenza del suo operato da parte dei condomini (ad es., l\u2019assemblea potr\u00e0 deliberare l\u2019attivazione di un sito Internet del condominio da cui consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare);<br \/>\n\u2022 la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini;<br \/>\n\u2022 le nuove regole sulla costituzione dell\u2019assemblea e sulla validit\u00e0 delle deliberazioni, di cui sono abbassati i quorum.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 69 disp. att. c.c., nella parte in cui consente la <strong>revisione delle tabelle millesimali<\/strong> in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superficie o di incremento delle unit\u00e0 immobiliare, permette di ritenere legittimit\u00e0 la suddivisione in esame, a patto che avvenga nel rispetto del diritto degli altri condomini.<\/p>\n<p>Tanto premesso, nel caso di specie, il <strong>Tribunale di Roma<\/strong> rigettava il ricorso proposto da un condominio che chiedeva la divisione dell\u2019 appartamento di cui era proprietario, in due unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p>Secondo i giudici territoriali, la suddivisione era illegittima anzitutto perch\u00e9 il regolamento condominiale prevedeva un edificio costituito da sole 14 unit\u00e0 immobiliari, e ci fosse stata una vendita questa avrebbe comportato un utilizzazione dei beni e dei servizi comuni da parte di un numero maggiore di condomini.<\/p>\n<p>Di contrario avviso la <strong>decisione della Suprema Corte<\/strong> che con la sentenza n. 13184 del 24 giugno 2016 ha disposto che se il regolamento condominiale non lo vieta espressamente ogni proprietario pu\u00f2 dividere l\u2019 appartamento.<\/p>\n<p>Circa l\u2019 incidenza di pi\u00f9 condomini , invece sarebbe stata necessaria, una verifica in concreto per accertare quanto pesa l\u2019eventuale uso pi\u00f9 intenso della cosa comune.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. si occupano della divisione del condominio. In particolare, l\u2019 art. 61 disp. att. c.c. recita: \u201cQualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio<a href=\"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/condominio-come-funziona-la-divisione-di-appartamento\/\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":417,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","jetpack_publicize_message":""},"categories":[1],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/amministrazionidelprete.com\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/divisione-condominio-500x261.jpg?fit=500%2C261&ssl=1","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7jhvi-6I","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/416"}],"collection":[{"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=416"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":501,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/416\/revisions\/501"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}