{"id":412,"date":"2017-04-24T17:36:43","date_gmt":"2017-04-24T15:36:43","guid":{"rendered":"http:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/assenza-per-abbandono-dellassemblea-dei-condomini\/"},"modified":"2017-06-26T16:21:28","modified_gmt":"2017-06-26T14:21:28","slug":"assenza-per-abbandono-dellassemblea-dei-condomini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amministrazionidelprete.com\/index.php\/2017\/04\/24\/assenza-per-abbandono-dellassemblea-dei-condomini\/","title":{"rendered":"Assenza per abbandono dell\u2019assemblea dei cond\u00f2mini"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"attachment-td_533x261 size-td_533x261 wp-post-image\" style=\"float: left; margin: 0 15px 15px 0;\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/assemblea-condominio2-533x261.jpg?resize=533%2C261\" sizes=\"(max-width: 533px) 100vw, 533px\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/assemblea-condominio2-533x261.jpg?resize=533%2C261 533w, http:\/\/www.leggioggi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/assemblea-condominio2-324x160.jpg 324w\" alt=\"assemblea condominio\" width=\"533\" height=\"261\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/p>\n<p><strong><em>di Giuseppe Marando<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Una recente decisione di merito (Trib. Lecce 27\/4\/2016) ha ritenuto ammissibile l\u2019impugnazione di una delibera da parte di un<strong> cond\u00f2mino<\/strong> che, a seguito delle critiche espresse sulla medesima, si era <strong>allontanato dall\u2019assemblea prima del voto<\/strong>.<\/p>\n<h2>La decisione del Tribunale<\/h2>\n<p>Asserisce il tribunale che il partecipante \u00ab<em>dopo aver dichiarato di essere contrario all\u2019approvazione del bilancio consuntivo 2011, lascia l\u2019assemblea; n\u00e9 risulta che del suo voto si sia tenuto conto ai fini della delibera. Non vi \u00e8 dubbio pertanto che egli debba ritenersi \u201cassente\u201d ai fini dell\u2019impugnativa<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, <strong>sono legittimati a chiedere l\u2019annullamento delle delibere<\/strong> contrarie alla legge od al regolamento i cond\u00f2mini \u201c<em>assenti<\/em>, dissenzienti o astenuti\u201d (art. 1137 cod. civ.).\u00a0 L\u2019enunciato del tribunale pu\u00f2 ritenersi esatto, ma necessita di un chiarimento di fondo.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 richiamata dal giudice di merito (Cass. 23\/2\/1999 n. 1510; Cass. 13\/2\/1999 n. 1208) conferma sostanzialmente il principio in questione avendo deciso, in una fattispecie un po\u2019 differente ma analoga per quanto qui interessa, che non pu\u00f2 tenersi conto del voto del cond\u00f2mino inizialmente intervenuto e poi allontanatosi dichiarando di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza.<\/p>\n<p>In definitiva, il suddetto cond\u00f2mino era assente al momento della votazione, dove viene in gioco il <em>quorum <\/em><strong>deliberativo<\/strong> la cui esistenza va verificata per ogni delibera con la consueta doppia maggioranza: quella delle \u201cteste\u201d e quella dei millesimi.<\/p>\n<h2>Riforma di Condominio: il quorum costitutivo a cosa serve?<\/h2>\n<p>Diversa funzione ha il c.d. <em>quorum<\/em> <strong>costitutivo<\/strong> (anch\u2019esso doppio), introdotto dalla riforma del 2012, che serve a stabilire la validit\u00e0 dell\u2019assemblea e va accertato una sola volta all\u2019inizio della seduta perch\u00e9 non esiste nel condominio la c.d. \u201cverifica del numero legale\u201d di parlamentare memoria, senza per questo che venga meno la garanzia della necessaria maggioranza, che resta affidata al controllo delle varie votazioni.<\/p>\n<p><strong>Il cond\u00f2mino che si assenta<\/strong> non influisce sulla valida costituzione dell\u2019assemblea, ma incide invece sulle maggioranze richieste per l\u2019approvazione delle delibere ed \u00e8 qualificato per l\u2019eventuale impugnazione delle stesse.<\/p>\n<p>Non di rado accade che qualche partecipante lasci la riunione per pochi minuti (ad es. per telefonare) e poi rientri, <strong>esprimendo il proprio voto<\/strong>. Ma se l\u2019assenza \u00e8 definitiva, o comunque tale da \u201csaltare\u201d la votazione su un determinato argomento, i possibili effetti pregiudizievoli si possono evitare solo ufficializzando la circostanza con la <em>trascrizione a verbale<\/em> dell\u2019ora di abbandono della seduta (e di quella dell\u2019eventuale ritorno).<\/p>\n<p>In tal caso, le decisioni prese nello spazio temporale in cui il soggetto non \u00e8 presente (nemmeno per delega, che potrebbe benissimo venir rilasciata ad uno dei partecipanti all\u2019atto dell\u2019uscita) sono da lui impugnabili nei termini ed alle condizioni dell\u2019art. 1137 c.c.<\/p>\n<p><strong>Al contrario, la mancata annotazione delle persone allontanatesi<\/strong> porterebbe all\u2019inclusione della loro quota millesimale nel voto favorevole ogni volta che vi sia approvazione o all\u2019unanimit\u00e0 od a maggioranza con la sola indicazione dei contrari e degli astenuti; questo perch\u00e9 non occorre scrivere i nomi dei cond\u00f2mini favorevoli, essendo sufficiente l\u2019elenco di tutti quelli presenti (s\u2019intende all\u2019inizio della riunione) con i relativi millesimi e l\u2019indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari con il valore complessivo delle loro quote millesimali, in quanto tali dati consentono di stabilire per differenza i voti favorevoli (Cass. 19\/11\/2009 n. 24456). Fa eccezione, naturalmente, l\u2019ipotesi di voto per \u201cappello nominale\u201d, da cui emerge in modo incontrovertibile l\u2019assenza per quella specifica delibera.<\/p>\n<h2>Cosa deve contenere il verbale?<\/h2>\n<p>Il \u201cverbale\u201d deve rispecchiare lo svolgimento della seduta, attestando quanto avviene nel corso della medesima con una sintesi organica ed essenziale, come gi\u00e0 ritenuto dai passati indirizzi giurisprudenziali (da ultimo Cass. 31\/3\/2015 n. 6552), ancora una volta convalidati dalla riforma del 2012 che nell\u2019art. 1936 cod. civ. non parla pi\u00f9 di \u201cverbale delle <em>deliberazioni<\/em>\u201d ma di verbale delle \u201c<strong><em>riunioni<\/em><\/strong> dell\u2019assemblea\u201d; mentre l\u2019art. 1130 n. 7) aggiunge che vanno altres\u00ec annotate \u201c<em>le eventuali mancate costituzioni dell\u2019assemblea, le deliberazioni nonch\u00e9 le brevi dichiarazioni rese dai cond\u00f2mini che ne hanno fatto richiesta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>Dalla sentenza del tribunale, e cos\u00ec pure da quelle della Cassazione<\/strong>, si ricava che il condomino si \u00e8 allontanato dopo la sua dichiarazione (in un caso contraria alla delibera, negli altri adesiva al voto della maggioranza) e dai giudici \u00e8 stato ritenuto <em>assente<\/em>\u201d. Il presidente aveva, quindi, il dovere di verbalizzare tale uscita, palese e connessa alla dichiarazione sulla delibera, quale momento rilevante dello svolgimento dell\u2019assemblea con ricadute su <em>quorum<\/em> e impugnazione della delibera.<\/p>\n<p>Se in casi del genere il <strong>presidente non provvede<\/strong>, il cond\u00f2mino interessato deve ricorrere alla prova per testimoni, ammissibile perch\u00e9 volta non a dimostrare una volont\u00e0 assembleare difforme da quella che risulta dal verbale (Cass. 8\/3\/1997, n. 2101), bens\u00ec a colmare eventuali incompletezze del contenuto del medesimo (Cass. 31\/3\/2015 n. 6552).<\/p>\n<p>Al\u2019opposto, un allontanamento furtivo o non rilevato in via ufficiale farebbe risultare sempre presente il soggetto con le note conseguenze, tranne il caso prima ricordato di votazione per appello nominale, che darebbe luogo ad una <strong>\u201cassenza parziale\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giuseppe Marando Una recente decisione di merito (Trib. 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